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Sez. 5, Sentenza n. 28515 del 21/05/2014 Cc. (dep. 02/07/2014) Rv. 260922 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente - Obbligo di valutare il valore dei beni sequestrati - Rispetto del principio di proporzionalità - Deducibilità per la prima volta con ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni: non rilevabilità della questione di ufficio da parte del giudice del riesame.
Stato
decisa il 2014-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260922-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui venga dedotta per la prima volta in sede di legittimità la violazione del principio di proporzionalità tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare, non potendo il giudice del riesame verificare d'ufficio che l'oggetto del sequestro non travalichi i limiti della futura confisca.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)