Sez. 3, Sentenza n. 9727 del 21/08/1992 (Rv. 478609 - 01)
Circolazione stradale - Condotta dei veicoli - Distanza di sicurezza tra veicoli | Criterio di valutazione - Improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli - Irrilevanza - Tamponamento del veicolo improvvisamente inseritosi nel percorso del veicolo sopraggiungente - Violazione della distanza di sicurezza - Esclusione.
Circolazione stradale - Condotta dei veicoli - Distanza di sicurezza tra veicoli
La distanza di sicurezza, che il conducente dell'autoveicolo, ai sensi dell'art. 107 del codice della strada, è obbligato a rispettare dal veicolo che lo precede, deve essere calcolata in previsione della normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli; pertanto, non è addebitabile alla violazione del dovere imposto dal citato articolo, il "tamponamento" di un veicolo che si sia improvvisamente inserito nel percorso del veicolo sopraggiungente, ostacolandone la marcia con anomala e non consentita manovra.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)