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Sez. 3, Sentenza n. 9727 del 21/08/1992 (Rv. 478609 - 01)

Circolazione stradale - Condotta dei veicoli - Distanza di sicurezza tra veicoli | Criterio di valutazione - Improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli - Irrilevanza - Tamponamento del veicolo improvvisamente inseritosi nel percorso del veicolo sopraggiungente - Violazione della distanza di sicurezza - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478609-01

Circolazione stradale - Condotta dei veicoli - Distanza di sicurezza tra veicoli

La distanza di sicurezza, che il conducente dell'autoveicolo, ai sensi dell'art. 107 del codice della strada, è obbligato a rispettare dal veicolo che lo precede, deve essere calcolata in previsione della normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli; pertanto, non è addebitabile alla violazione del dovere imposto dal citato articolo, il "tamponamento" di un veicolo che si sia improvvisamente inserito nel percorso del veicolo sopraggiungente, ostacolandone la marcia con anomala e non consentita manovra.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)