Sez. 3, Sentenza n. 2980 del 07/04/1997 (Rv. 503534 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI | Criterio di valutazione - Arresto necessitato del veicolo investito - Irrilevanza - Manovra del veicolo investito imprevedibile ed esorbitante rispetto all'ordinario flusso della circolazione - Violazione della distanza di sicurezza - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI
La distanza di sicurezza, che il conducente dell'autoveicolo, ai sensi dell'art. 107 cod. strada, è obbligato a rispettare dal veicolo che lo precede, deve essere calcolata in previsione della normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli; pertanto, non è addebitabile alla violazione del dovere imposto dal citato articolo, il "tamponamento" di un veicolo che si sia improvvisamente inserito nel percorso del veicolo sopraggiungente, ostacolandone la marcia con anomala e non consentita manovra.
Riferimenti normativi: (Cod. Strada Abrog. art. 107), Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)