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Sez. 3, Sentenza n. 2980 del 07/04/1997 (Rv. 503534 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI | Criterio di valutazione - Arresto necessitato del veicolo investito - Irrilevanza - Manovra del veicolo investito imprevedibile ed esorbitante rispetto all'ordinario flusso della circolazione - Violazione della distanza di sicurezza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503534-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI

La distanza di sicurezza, che il conducente dell'autoveicolo, ai sensi dell'art. 107 cod. strada, è obbligato a rispettare dal veicolo che lo precede, deve essere calcolata in previsione della normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli; pertanto, non è addebitabile alla violazione del dovere imposto dal citato articolo, il "tamponamento" di un veicolo che si sia improvvisamente inserito nel percorso del veicolo sopraggiungente, ostacolandone la marcia con anomala e non consentita manovra.

Riferimenti normativi: (Cod. Strada Abrog. art. 107), Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)