Sez. 5, Sentenza n. 8407 del 13/06/2002 (Rv. 555016 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Contenuto - Accertamento del reddito del socio - Motivazione "per relationem" - All'accertamento del reddito della società - Conoscibilità - Sussistenza - Socio - Fondamento - Poteri di controllo sulla società ex art.2261 cod. civ..
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, stabilito dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio (nella specie, accomandante di una S.a.s.) che rinvii "per relationem" a quello, relativo ai redditi della società, solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, a norma dell'art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società, e quindi di prendere visione sia dell'accertamento presupposto che dei documenti richiamati a suo fondamento, ovvero di rilevarne l'omessa comunicazione. L'obbligo di motivazione degli atti di accertamento, infatti, può essere assolto dall'amministrazione finanziaria anche mediante il riferimento a elementi di fatto offerti da documenti che siano nella conoscibilità del destinatario(fattispecie anteriore alle modifiche recate all'art.42 del d.P.R. n. 600 del 1973 dall'art. 1 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2261, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40, Decreto Legisl. 26/01/2001 num. 32 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)