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Sez. 5, Sentenza n. 1034 del 28/01/2002 (Rv. 551908 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Contenuto - Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Disciplina anteriore e successiva all'entrata in vigore dell'art. 1 D.Lgs. n. 32 del 2001.
Stato
decisa il 2002-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551908-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE

Il requisito di motivazione dell'avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi può essere assolto "per relationem", ossia mediante il riferimento ad elementi di fatto offerti da altri documenti, e, quanto agli avvisi emessi prima dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 42, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 introdotta dall'art. 1 D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 (che ha imposto all'amministrazione, con riguardo agli atti richiamati non conosciuti o ricevuti dal contribuente, l'obbligo dell'allegazione degli stessi, salvo che il loro contenuto essenziale non sia riprodotto nell'avviso che li richiama), condizione necessaria e sufficiente è la mera conoscenza o conoscibilità, da parte dei destinatari, dei documenti richiamati.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/01/2001 num. 32 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)