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Sez. 5, Sentenza n. 7149 del 25/05/2001 (Rv. 547009 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Contenuto - Motivazione per relationem - Ammissibilità - Rinvio a verbali ispettivi - Validità - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547009-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE

Il requisito motivazionale dell'avviso di accertamento, richiesto per le imposte dirette dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, pone a carico dell'ufficio l'onere di indicare non solo gli estremi ed il titolo della pretesa impositiva, ma anche le situazioni giustificative del ricorso al metodo deduttivo o sintetico e può essere assolto "per relationem", cioè mediante il riferimento a elementi di fatto offerti da altri documenti, a condizione che gli stessi siano conosciuti o conoscibili dal destinatario; tale presupposto è in "re ipsa" quando il riferimento attiene a verbali d'ispezione e verifica compiuti alla presenza del contribuente, o a lui notificati o comunicati nei modi di legge; quando invece i verbali oggetto di "relatio" riguardano un soggetto diverso, deve dimostrarsi, anche tramite presunzioni, l'effettiva conoscenza dei documenti da parte del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)