Sez. 2, Sentenza n. 35659 del 27/06/2018 Cc. (dep. 26/07/2018) Rv. 273601 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Istanza di differimento della data dell'udienza - Rigetto - Obbligo di motivazione - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
La decisione con la quale il Tribunale del riesame rigetta l'istanza di rinvio della data dell'udienza, presentata ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., non è impugnabile perché rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e il difetto di specifica motivazione non può essere fatto valere come causa di nullità non rientrando il decreto di diniego tra i provvedimenti richiamati dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 lett. BI
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)