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Sez. 2, Sentenza n. 35659 del 27/06/2018 Cc. (dep. 26/07/2018) Rv. 273601 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Istanza di differimento della data dell'udienza - Rigetto - Obbligo di motivazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273601-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

La decisione con la quale il Tribunale del riesame rigetta l'istanza di rinvio della data dell'udienza, presentata ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., non è impugnabile perché rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e il difetto di specifica motivazione non può essere fatto valere come causa di nullità non rientrando il decreto di diniego tra i provvedimenti richiamati dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 lett. BI

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)