Sez. 6, Sentenza n. 12556 del 03/03/2016 Cc. (dep. 24/03/2016) Rv. 267207 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Istanza di differimento della data dell'udienza - Rigetto - Impugnabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
La decisione con la quale il tribunale del riesame rigetta l'istanza di differimento della data dell'udienza, presentata ai sensi dell'art. 309, comma nono bis, cod. proc. pen., non è impugnabile, fatta eccezione per le ipotesi in cui la stessa sia nulla per carenza assoluta di motivazione o presenti una motivazione solo apparente. (Fattispecie in cui la Corte, annullando con rinvio l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di rinvio limitandosi ad affermare che il differimento non era dovuto in quanto il materiale probatorio era stato regolarmente depositato, ha precisato che il Tribunale non ha un potere di apprezzamento della qualità delle ragioni addotte che vada oltre la verifica della sussistenza dei motivi e del se detti motivi siano attinenti ad esigenze di difesa sostanziale e non siano pretestuosi)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)