Sez. 6, Sentenza n. 13049 del 03/03/2016 Cc. (dep. 31/03/2016) Rv. 266189 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Istanza di differimento della data dell'udienza - Rigetto - Impugnabilità - Esclusione - Limiti.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
La decisione con la quale il tribunale del riesame rigetta l'istanza di differimento della data dell'udienza, presentata ai sensi dell'art. 309 comma nono bis cod. proc. pen., non è impugnabile, fatta eccezione per le ipotesi in cui la stessa sia nulla per carenza assoluta di motivazione ovvero presenti una motivazione solo apparente. (In motivazione la Corte di cassazione ha precisato che il giustificato motivo di differimento dell'udienza connesso all'esigenza difensiva di esaminare il materiale probatorio non può essere circoscritto al deposito di nuovo materiale indiziario).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)