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Sez. 3, Sentenza n. 104 del 09/01/1997 (Rv. 501602 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - QUERELA DI FALSO | Proposizione all'udienza collegiale - Ammissibilità - Interpello della parte che ha prodotto il documento - Necessità - Esclusione - Accertamento della rilevanza ai fini della decisione - Necessità.
Stato
decisa il 1997-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501602-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - QUERELA DI FALSO

Ai sensi degli artt. 221 e 355 cod. proc. civ., nel giudizio di appello la querela di falso può essere proposta anche all'udienza collegiale e il giudice dell'appello non è tenuto a interpellare la parte, che lo ha prodotto, sulla sua intenzione di avvalersi del documento impugnato, ma deve limitarsi a valutarne la rilevanza ai fini della decisione, sospendendo in caso positivo il giudizio e fissando alle parti un termine perentorio per riassumere la causa di falso davanti al Tribunale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 355, Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)