Sez. 3, Sentenza n. 1929 del 10/02/2003 (Rv. 560318 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN APPELLO | Proposizione in via incidentale avverso un documento già prodotto in primo grado - Ammissibilità - Indagine preliminare del giudice di merito ai fine dell'accertamento della rilevanza ai fini della decisione - Necessità - Valutazione positiva - Conseguenze - Sospensione del giudizio di appello - Necessità.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN APPELLO
La querela di falso relativa ad un documento già prodotto nel corso del primo grado di giudizio può essere proposta in via incidentale anche se la causa principale pende già davanti alla corte d'appello, mediante dichiarazione da unirsi a verbale di udienza. In questo caso, il collegio è tenuto a compiere l'indagine preliminare volta ad accertare la configurabilità o meno dei presupposti che giustificano l'introduzione del giudizio di falso, ed in caso di valutazione positiva deve sospendere il procedimento di appello, per consentire la riassunzione del giudizio di falso dinanzi al tribunale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 355, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)