Sez. 3, Sentenza n. 6938 del 20/12/1988 (Rv. 461147 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONE SOCIALE) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI NON PATRIMONIALI - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONE SOCIALE) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI NON PATRIMONIALI - INCLUSIONE.*
L'Obbligo risarcitorio del datore di lavoro nei confronti del lavoratore infortunato, previsto dall'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è subordinato e limitato all'eventuale eccedenza dell'ammontare complessivo del risarcimento - che va liquidato in base ai generali criteri civilistici (artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ.) e comprende anche eventuali danni non patrimoniali (artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen.) - rispetto alle prestazioni erogate dall'i.N.A.I.L. in dipendenza dell'infortunio. (V 3727/84, mass n 435715; (V 3326/83, mass n 428223; (Conf 5553/85, mass n 442756).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)