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Sez. 3, Sentenza n. 3326 del 14/05/1983 (Rv. 428223 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428223-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI.*

In tema di infortuni sul lavoro, nei casi in cui il datore di lavoro non è esonerato da responsabilità civile per effetto della Assicurazione obbligatoria, il dipendente che ha subito l'infortunio sul lavoro ha diritto al risarcimento dei danni solo quando il relativo ammontare superi l'importo dell'indennità liquidata dallo Inail e limitatamente alla parte eccedente. (V 2467/80, mass n 406198; (V 2502/80, mass n 406240).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)