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Sez. 3, Sentenza n. 3727 del 26/06/1984 (Rv. 435715 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO È DEI PREPOSTI DAL DATORE DI LAVORO - OBBLIGO RISARCITORIO - LIMITI - INFORTUNIO MORTALE - INDENNITÀ LIQUIDATA UNA TANTUM DALL'INAIL IN FAVORE DEI SUPERSTITI - DEDUCIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435715-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO È DEI PREPOSTI DAL DATORE DI LAVORO - OBBLIGO RISARCITORIO - LIMITI - INFORTUNIO MORTALE - INDENNITÀ LIQUIDATA UNA TANTUM DALL'INAIL IN FAVORE DEI SUPERSTITI - DEDUCIBILITÀ.*

Nel caso di infortunio sul lavoro, anche in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno (art. 1223 cod. civ.), l'Obbligo risarcitorio del datore di lavoro responsabile è limitato, ai sensi dell'art. 10, settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, alla parte di danno "che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti", sicché, ove trattisi di infortunio mortale, la relativa quantificazione va compiuta deducendo l'indennità liquidata una tantum dall'Inail, a norma dell'art. 85 del citato decreto, in favore dei superstiti del lavoratore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)