Sez. 5, Sentenza n. 24623 del 20/11/2006 (Rv. 594233 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Fusione di società - Disciplina antielusiva ex art. 10 della l. n. 408 del 1990 - Applicabilità - Sussistenza - Riferimento alla data della delibera - Necessità - Decorrenza degli effetti dell'operazione - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'ambito applicativo dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 non ha subito alcuna riduzione per effetto dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale, oltre a non avere efficacia retroattiva, non costituendo norma interpretativa, ha lasciato inalterato il comma terzo dell'art. 10, che, menzionando espressamente le operazioni di fusione, consente all'Amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in tali operazioni, qualora siano state poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta. L'esclusivo riferimento di tale disposizione alla data di assunzione della delibera di fusione, che dev'essere stata adottata successivamente al 30 ottobre 1990, comporta inoltre che, ai fini dell'individuazione dell'ambito temporale di applicazione della disciplina antielusiva, non può attribuirsi alcun rilievo alla data di decorrenza degli effetti dell'operazione, e quindi alla volontà delle parti di disporne l'eventuale retrodatazione.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 408 art. 10, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)