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Sez. 5, Sentenza n. 14776 del 15/11/2000 (Rv. 541699 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE | Fusione di societa - Facoltà dell'amministrazione finanziaria di disconoscere ai fini fiscali i vantaggi tributari conseguiti nell'operazione di fusione - Art. 10 legge n. 408 del 1990 (nel testo in vigore nel 1991) - Portata - Condizioni - Criteri di valutazione.
Stato
decisa il 2000-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541699-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE

In tema di fusione di società, l'art. 10 della legge n. 408 del 1990, nel testo in vigore nel 1991, consentiva all'Amministrazione finanziaria di "disconoscere ai fini fiscali... i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di fusione.. poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta". Per giudicare della ricorrenza delle condizioni richieste dalla norma per considerare l'operazione elusiva, essendo a tal fine necessario che lo scopo di conseguire un vantaggio d'imposta si configuri come "esclusivo", costituisca cioè l'unica ragion d'essere degli atti compiuti dal contribuente, deve tenersi conto dell'effettiva portata dell'operazione di fusione, la quale può essere colta solo se essa viene posta in relazione con tutte le altre che ne costituiscono "il presupposto" e "la genesi". inoltre, occorre considerare che anche l'incorporazione di una società operativa da parte di una società finanziaria può rispondere, in linea astratta, a valide ragioni economiche, consistenti nella razionalizzazione delle attività esercitate dalle società partecipanti alla fusione (Corte di Giustizia CE, 17 luglio 1997, C 28/95).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1501, Legge 29/12/1990 num. 408 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)