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Sez. 5, Sentenza n. 4317 del 25/03/2003 (Rv. 561353 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Operazioni di fusione di società - Facoltà dell'amministrazione finanziaria, ex art. 10 della legge n. 408 del 1990, di disconoscimento dei vantaggi tributari conseguiti in dette operazioni - Esercizio - Condizioni - Ricorrenza - Onere della prova.
Stato
decisa il 2003-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561353-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai fini dell'applicabilità alle operazioni di fusione di società dell'art. 10, comma primo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 - secondo il quale (nel testo originario, applicabile "ratione temporis") è consentito, fra l'altro, all'amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in dette operazioni, "poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta" -, occorre il concorso delle condizioni costituite dall'assenza di valide ragioni economiche nell'effettuazione dell'operazione di fusione, dall'esclusività dello scopo di ottenere, attraverso l'operazione stessa, un risparmio d'imposta, e dalla "fraudolenza" che deve connotare i mezzi utilizzati per il raggiungimento del predetto fine esclusivo. L'onere di dimostrare la concorrente ricorrenza di tali condizioni incombe all'amministrazione finanziaria che invochi l'applicazione della citata norma antielusiva.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 408 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)