Sez. 4, Sentenza n. 2493 del 20/02/1997 Ud. (dep. 13/03/1997) Rv. 207266 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - AZIONE CIVILE E AZIONE PENALE (RAPPORTI) | Azione risarcitoria - Trasferimento nel processo penale - Spese sostenute nel processo civile - Diritto di ripeterle dalla parte civile - Patteggiamento - Sussistenza.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - AZIONE CIVILE E AZIONE PENALE (RAPPORTI)
In caso di trasferimento dell'azione civile nel processo penale il giudice penale deve provvedere alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte lesa nel procedimento civile, quale che sia il rito prescelto dalle parti, compreso quello di applicazione della pena su richiesta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)