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Sez. 3 - , Sentenza n. 8116 del 14/03/2022 (Rv. 664550 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE | Rinuncia del medico all'impugnazione - Inefficacia dell'impugnazione incidentale della struttura - Esclusione - Fondamento. RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA - In genere.
Stato
decisa il 2022-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664550-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE

In tema di responsabilità per danni da attività medico-chirurgica, la rinuncia all'impugnazione principale da parte del medico non determina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale proposta dalla struttura sanitaria, tenuto conto, da un lato, che alla fattispecie non è applicabile l'art. 334, comma 2, c.p.c. (che si riferisce alla sola declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale), e dall'altro che la responsabilità della struttura è autonoma da quella del medico del quale la stessa si sia avvalsa, configurandosi come responsabilità per fatto proprio e non per fatto altrui.

Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2055, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)