Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13888 del 03/05/2022 (Rv. 664780 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Ricorso per cassazione - Ricorso incidentale tardivo - Rinuncia al ricorso principale - Inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
In tema di ricorso per cassazione, la rinuncia all'impugnazione principale non determina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva che va comunque esaminata. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha dichiarato estinto il ricorso principale e, esaminato il ricorso incidentale tardivo, lo ha dichiarato inammissibile, compensando le spese di lite).
Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)