Sez. 3 - , Sentenza n. 26118 del 27/09/2021 (Rv. 662498 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRANSAZIONE | Transazione tra medico e danneggiato - Effetti sulla domanda svolta nei confronti della struttura ospedaliera per fatto del medico - Preclusione all'esercizio dell'azione risarcitoria - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA - In genere.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRANSAZIONE
In tema di responsabilità per danni da attività medico-chirurgica, anche quando la domanda risarcitoria si fonda sull'erroneo operato del medico e non sui profili strutturali e organizzativi della struttura sanitaria, la transazione tra medico e danneggiato non impedisce l'esercizio dell'azione per l'accertamento della responsabilità della struttura ospedaliera - che non ha natura di responsabilità per fatto altrui, bensì per fatto proprio e, pertanto, non viene meno in conseguenza della liberazione del medico dalla propria obbligazione risarcitoria -, ma comporta unicamente che, nel compiere detto accertamento, il giudice debba indagare "incidenter tantum" sulla esistenza di una eventuale condotta colposa del sanitario.
Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1304, Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)