Sez. 1, Sentenza n. 13233 del 16/06/2011 (Rv. 618555 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE | Tardivo - Ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio - Portata - Notifica anche al contumace - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE
In tema di giudizio d'appello, l'ordine del giudice di integrazione del contraddittorio nei confronti della parte, rimasta contumace, cui non sia nota la comparsa di costituzione nella quale sia contenuto l'appello incidentale tardivo determina, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., la dichiarazione di inammissibilità dell'appello stesso ove alla relativa ordinanza del giudice non sia stato dato seguito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)