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Sez. 4, Sentenza n. 9343 del 22/06/2000 Ud. (dep. 25/08/2000) Rv. 216727 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Responsabilità del datore di lavoro - Delega - Possibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216727-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro. Tuttavia, il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo, e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, (fermo comunque restando l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive). Va escluso, di conseguenza, che la delega possa essere inespressa o implicita, e che si possa presumerla solo dalla ripartizione interna all'azienda dei compiti assegnati ad altri dipendenti o dalle dimensioni dell'impresa stessa.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)