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Sez. 4, Sentenza n. 38425 del 19/06/2006 Ud. (dep. 22/11/2006) Rv. 235184 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Delegato del datore di lavoro - Atto di delega - Caratteristiche - Obblighi del delegante.
Stato
decisa il 2006-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235184-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro. Tuttavia, il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive.

Riferimenti normativi: Legge 19/09/1994 num. 626 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)