Sez. 4, Sentenza n. 988 del 11/07/2002 Ud. (dep. 14/01/2003) Rv. 226999 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Imprese gestite da società di capitali - Componenti del consiglio di amministrazione - Riferibilità delle disposizioni concernenti il datore di lavoro - Sussistenza - Trasferimento dei relativi obblighi all'amministratore delegato od al comitato esecutivo - Condizioni - Limiti.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
Nel caso di imprese gestite da società di capitali, gli obblighi concernenti l'igiene e la sicurezza del lavoro gravano su tutti i componenti del consiglio di amministrazione. La delega di gestione in proposito conferita ad uno o più amministratori, se specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega. (Fattispecie relativa ad impresa il cui processo produttivo, riguardando beni realizzati anche con amianto, aveva esposto costantemente i lavoratori al rischio di inalazione delle relative polveri. La Corte ha ritenuto, pur a fronte dell'esistenza di amministratori muniti di delega per l'ordinaria amministrazione, e dunque per l'adozione di misure di protezione concernenti i singoli lavoratori od aspetti particolari dell'attività produttiva, che gravasse su tutti i componenti del consiglio di amministrazione il compito di vigilare sulla complessiva politica della sicurezza dell'azienda, il cui radicale mutamento - per l'onerosità e la portata degli interventi necessari - sarebbe stato indispensabile per assicurare l'igiene del lavoro e la prevenzione delle malattie professionali).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2392, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 CORTE COST., DPR 19/03/1956 num. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)