Sez. 5 - , Ordinanza n. 31706 del 07/12/2018 (Rv. 651629 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE | IVA - Superamento dei crediti di imposta compensabili - Ravvedimento operoso - Presupposti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE
In tema di IVA, il superamento del limite massimo dei crediti d'imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, con la conseguenza che, ove il contribuente voglia validamente beneficiare del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, deve necessariamente corrispondere, oltre alla sanzione indicata dalla predetta disposizione, anche l'eccedenza d'imposta non compensabile.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)