Sez. 1, Sentenza n. 1834 del 24/05/1969 (Rv. 340943 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADENTI TRA IL PRIMO AGOSTO E IL 15 SETTEMBRE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADENTI TRA IL PRIMO AGOSTO E IL 15 SETTEMBRE.*
La norma dell'art 1 legge 14 luglio 1965, n 818, secondo la quale 'il corso dei termini processuali scadenti fra il primo agosto e il 15 settembre e sospeso di diritto fino a quest'ultima datà , si riferisce soltanto alla ipotesi in cui l'ultimo giorno del termine processuale venga a scadere entro le due date indicate e non gia anche a quella in cui il termine, ancorche abbia preso a decorrere prima o durante il suddetto periodo, venga a scadere successivamente al 15 settembre. (Conf 3529'68, mass n 336690).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)