Sez. 2, Sentenza n. 2389 del 21/07/1971 (Rv. 353331 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - LEGGE 14 LUGLIO 1965 N 818 - LIMITI DI APPLICAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - LEGGE 14 LUGLIO 1965 N 818 - LIMITI DI APPLICAZIONE.*
Perche operi la sospensione dei termini prevista dalla legge 14 luglio 1965, n 818, e necessario che il termine scada fra il primo agosto e il 15 settembre. Ai termini scaduti sotto il vigore di detta legge non e applicabile la nuova disciplina dettata dalla legge 7 ottobre 1969, n 742, la quale non ha carattere innovativo e dispone per il futuro. (Conf 767'70, mass n 346054' V 183'69, mass n 340943' 1899'69, mass n 341050).*
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)