Sez. 1, Sentenza n. 2663 del 18/07/1969 (Rv. 342318 - 01)
BENI IMMATERIALI - BREVETTI (PROPRIETA INDUSTRIALE) - CONCORRENZA SLEALE - MANCANZA DEL BREVETTO - RIPRODUZIONE DI REQUISITI INTRINSECI DEI PRODOTTI - LICEITA - IMITAZIONE DEI REQUISITI FORMALI CARATTERIZZANTI - DIVIETO.*
BENI IMMATERIALI - BREVETTI (PROPRIETA INDUSTRIALE) - CONCORRENZA SLEALE - MANCANZA DEL BREVETTO - RIPRODUZIONE DI REQUISITI INTRINSECI DEI PRODOTTI - LICEITA - IMITAZIONE DEI REQUISITI FORMALI CARATTERIZZANTI - DIVIETO.*
Quando non sia stato chiesto o concesso un brevetto per invenzione industriale o per modello di utilita, o quando la tutela preventiva sia venuta comunque a cessare, diventa lecita la riproduzione degli elementi intrinseci e sostanziali dei prodotti altrui, fermo restando il divieto di riprodurre le caratteristiche esteriori, non generalizzate, che servano ad individuare quel determinato prodotto ed a differenziarlo di fronte alla clientela cui e destinato. (Conf. 832-69, massima n. 339167 2575-66, massima n. 324955).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)