Sez. 1, Sentenza n. 6682 del 03/08/1987 (Rv. 454900 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - IMITAZIONI SERVILI - REPRESSIONE - TUTELA EX ART. 2598 N. 1 COD. CIV. - LIMITI.*
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - IMITAZIONI SERVILI - REPRESSIONE - TUTELA EX ART. 2598 N. 1 COD. CIV. - LIMITI.*
L'art. 2598 n. 1 cod. civ. il quale reprime la concorrenza sleale attuata mediante imitazione servile, mira a tutelare l'interesse dell'impresa concorrente a che i due prodotti distinti non siano confondibili sul mercato così da rendere impossibile al consumatore di equivocare sulla fonte di produzione. Tale tutela, tuttavia, trova un limite nella regola fondamentale della libera produzione di oggetti il cui brevetto sia ormai scaduto, essendo prevalente il principio della libera disponibilità delle idee non brevettate, non brevettabili o cadute in pubblico dominio per scadenza del brevetto, sull'esigenza della non confondibilità tra due prodotti provenienti da distinte fonti produttive, la quale trova soddisfazione in altri strumenti, quali l'uso del marchio, la presentazione del prodotto, ove possibile con contenitori o imballaggi distinti ovvero con la precisa indicazione che il prodotto è fabbricato da un diverso imprenditore. (V 2458/74, mass n 370867; (V 3706/71, mass n 355487; (V 2022/71, mass n 352667; (V 832/69, mass n 339167; (V 2663/69, mass n 342318).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2584, Cod. Civ. art. 2598 n. 1, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 4, DPR 22/06/1979 num. 338
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)