Sez. L, Sentenza n. 1702 del 17/02/1987 (Rv. 451086 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - RIVALSA DELL'INAIL - AZIONE AUTONOMA - CONFIGURABILITÀ - DIFFERENZA CON L'AZIONE DI SURROGA EX ART. 1916 COD. CIV. - NATURA DI QUEST'ULTIMA - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO DI CREDITO DEL DANNEGGIATO-ASSICURATO - MOMENTO DI ATTUAZIONE DI DETTA SUCCESSIONE - COMUNICAZIONE AL TERZO RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO E DELLA VOLONTÀ DI AVVALERSI DELLA SURROGA - TRASFERIMENTO ALL'ASSICURATORE DEL DIRITTO DI CREDITO DELL'ASSICURATO CON TUTTE LE SUE CARATTERISTICHE, ANCHE PROCESSUALI - CONSEGUENZE - LIMITE QUANTITATIVE ALLA PRETESA DELL'INAIL DERIVANTE DAL GIUDICATO SULL'AMMONTARE DEL CREDITO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - RIVALSA DELL'INAIL - AZIONE AUTONOMA - CONFIGURABILITÀ - DIFFERENZA CON L'AZIONE DI SURROGA EX ART. 1916 COD. CIV. - NATURA DI QUEST'ULTIMA - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO DI CREDITO DEL DANNEGGIATO-ASSICURATO - MOMENTO DI ATTUAZIONE DI DETTA SUCCESSIONE - COMUNICAZIONE AL TERZO RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO E DELLA VOLONTÀ DI AVVALERSI DELLA SURROGA - TRASFERIMENTO ALL'ASSICURATORE DEL DIRITTO DI CREDITO DELL'ASSICURATO CON TUTTE LE SUE CARATTERISTICHE, ANCHE PROCESSUALI - CONSEGUENZE - LIMITE QUANTITATIVE ALLA PRETESA DELL'INAIL DERIVANTE DAL GIUDICATO SULL'AMMONTARE DEL CREDITO.*
In tema di infortuni sul lavoro, mentre l'Azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro si configura come un'Azione autonoma, perché l'istituto fa valere un diritto proprio nascente direttamente dal rapporto assicurativo talché esso è legittimato a domandare incidentalmente l'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ove essa non sia già stata oggetto di giudizio penale o civile, invece l'Azione di surroga ex art. 1916 cod. civ. contro il terzo responsabile, rappresenta una peculiare Forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito del danneggiato-assicurato, successione che non si attua in modo autonomo ed immediato nel momento in cui l'assicuratore corrisponde all'assicurato l'indennità dovuta, bensì solo quando l'assicuratore abbia comunicato al terzo responsabile il pagamento dell'indennizzo e gli abbia manifestato la volontà di avvalersi della surroga. In questa (seconda) ipotesi il diritto di credito dell'assicurato si trasferisce all'assicuratore con tutte le sue caratteristiche, anche di natura processuale, con la conseguenza che il giudicato già formatosi sul suo ammontare costituisce un limite quantitativo alla stessa pretesa dell'Inail e quindi il suo credito, se - per effetto degli aggiornamenti della rendita - risulti di importo maggiore di quello spettante, in forza del giudicato, all'infortunato, (può essere fatto valere) fino alla concorrenza di quest'ultimo. (V 1202/81, mass n 411770).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)