Sez. 3, Sentenza n. 6074 del 11/07/1987 (Rv. 454420 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DI TERZI - CORRESPONSIONE DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA AGLI AVENTI DIRITTO DELL'INFORTUNATO - OBBLIGO DEL RESPONSABILE DELL'INFORTUNIO NEI CONFRONTI DEGLI STESSI DI RISARCIRE PER INTERO IL DANNO - PERSISTENZA - LIMITI - COMUNICAZIONE DELL'ISTITUTO ASSICURATORE AL TERZO RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO E DELLA VOLONTÀ DI AVVALERSI DELLA SURROGA - ATTUAZIONE DELLA SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE DELL'ISTITUTO NEL DIRITTO DI CREDITO DELL'ASSICURATO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DI TERZI - CORRESPONSIONE DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA AGLI AVENTI DIRITTO DELL'INFORTUNATO - OBBLIGO DEL RESPONSABILE DELL'INFORTUNIO NEI CONFRONTI DEGLI STESSI DI RISARCIRE PER INTERO IL DANNO - PERSISTENZA - LIMITI - COMUNICAZIONE DELL'ISTITUTO ASSICURATORE AL TERZO RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO E DELLA VOLONTÀ DI AVVALERSI DELLA SURROGA - ATTUAZIONE DELLA SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE DELL'ISTITUTO NEL DIRITTO DI CREDITO DELL'ASSICURATO.*
Con riguardo al risarcimento del danno per infortunio sul lavoro, per cui l'Inail abbia corrisposto agli aventi diritto dello infortunato la prestazione assicurativa, il responsabile dello infortunio, estraneo al rapporto di lavoro, resta obbligato nei confronti degli stessi a corrispondere l'intero risarcimento del danno, ancorché in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa, salvo che l'istituto avente diritto all'Azione surrogatoria ex art. 1916 cod. civ. gliene abbia dato efficace comunicazione. (V 1702/87, mass n 451086; (V 5149/80, mass n 409001; (V 1056/73, mass n 363508).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)