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Sez. 1, Sentenza n. 18222 del 11/08/2009 (Rv. 609486 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Computo del termine ragionevole - Espletamento di una c.t.u. - Rilevanza - Condizioni e limiti - Sciopero di avvocati - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609486-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai fini dell'accertamento della violazione del termine di durata ragionevole del processo, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il giudice può tenere conto, dandone adeguata motivazione, anche del tempo occorrente per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, la quale, però, essendo un normale mezzo istruttorio che non riveste alcun carattere di straordinarietà, può costituire elemento per ritenere la complessità della causa solo quando richieda attività di particolare difficoltà e tali da dover essere svolte in un rilevante lasso di tempo. Non può, invece, tenersi conto del ritardo determinato dallo sciopero degli avvocati, trattandosi dell'esercizio di un diritto costituzionale che non può essere considerato come comportamento dilatorio delle parti in causa.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)