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Sez. 1, Sentenza n. 16315 del 30/10/2003 (Rv. 567817 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Durata ragionevole del processo - Ritardo nell'esecuzione delle indagini affidate al c.t.u. - Computabilità - Potere - dovere del giudice in presenza di un accertamento peritale complesso e di lunga durata - Sollecito svolgimento delle attività successive - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567817-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai fini dell'accertamento della violazione del termine di durata ragionevole del processo, l'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 impone di considerare, in relazione alla complessità del caso, non solo il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, ma anche di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o, comunque, a contribuire alla sua definizione, tra cui rientra il consulente tecnico d'ufficio. In particolare, affinché il processo non superi il termine ragionevole di durata, è necessario che, là dove occorra espletare un'indagine peritale laboriosa e complessa, e quindi si impongano tempi di istruzione più lunghi del normale, il giudice eserciti tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, e pertanto fissi le successive udienze a distanza ravvicinata.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 175

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)