Sez. 1, Sentenza n. 25955 del 05/12/2011 (Rv. 620813 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Ragionevole durata del processo - Pluralità di consulenze tecniche d'ufficio - Rinvii chiesti dalle parti - Detrazione dei tempi relativi - Condizioni.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice nazionale può discostarsi dai parametri tendenziali fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (tre anni per il giudizio di primo grado, due anni per il giudizio di appello, un anno per il giudizio di legittimità) soltanto con argomentazioni complete, coerenti e congrue. Pertanto, non è a tal fine sufficiente motivare la particolare complessità del giudizio con riferimento alla pluralità delle disposte consulenze tecniche d'ufficio, ove non risulti che essa sia dipesa da oggettiva difficoltà dell'indagine anziché da lentezza e scarsa professionalità dei tecnici incaricati o da sopravvenuti mutamenti legislativi, né è consentito detrarre i rinvii chiesti dalle parti per la pendenza di trattative, ove non risulti che essi vadano ascritti a intento dilatorio o a negligente inerzia delle parti stesse, tanto più ove (come nella specie) le trattative siano in parte andate a buon fine.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)