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Sez. 3, Sentenza n. 464 del 21/01/1980 (Rv. 403836 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN ORDINE ALLA QUALIFICAZIONE DI UN RAPPORTO COME DI COMODATO ANZICHE DI LOCAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403836-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN ORDINE ALLA QUALIFICAZIONE DI UN RAPPORTO COME DI COMODATO ANZICHE DI LOCAZIONE.*

L'interpretazione del contratto compiuta dal giudice del merito, sulla base di un corretto apprezzamento delle risultanze probatorie relative al processo di formazione e di manifestazione della volonta delle parti, e incensurabile in Sede di legittimita. (nella specie, e stato ritenuto insindacabile il giudizio che le parti avessero posto in essere un rapporto di comodato, invece che di locazione, essendo irrilevante la corresponsione, da parte del comodatario, di una piccola somma, effettuata non a titolo di corrispettivo ma solo di sussidio agli impegni economici della famiglia della figlia, proprietaria dell'immobile). (V 276/75, mass n 373487; (Conf 5257/78, mass n 395030; (Conf 3677/78, mass n 393194).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1803, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)