Sez. 3, Sentenza n. 4294 del 02/07/1981 (Rv. 414979 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - CRITERI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - CRITERI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Nell'accertare l'effettiva volonta delle parti, a norma dell'art 1362, comma primo, cod civ, il giudice deve considerare anzitutto il significato letterale delle parole adoperate e, quando tale significato appare univoco, secondo le regole del linguaggio corrente, non gli e consentito il ricorso ad altri mezzi sussidiari di interpretazione. L'individuazione di tale effettiva volonta dei contraenti, che va desunta dal contesto dell'atto, e attribuita esclusivamente al giudice del merito, il convincimento del quale non e sindacabile in Sede di legittimita se sostenuto dall'osservanza di criteri logici e dei canoni legali d'ermeneutica. (Conf 464/80, mass n 403836; (Conf 5257/78, mass n 395030).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)