Sez. 2, Sentenza n. 5257 del 15/11/1978 (Rv. 395030 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE DELLA VOLONTA E VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE DELLA VOLONTA E VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA - LIMITI.*
L'interpretazione della volonta dei contraenti, che va desunta dal contenuto dell'atto, nonche la valutazione del comportamento degli stessi in relazione agli obblighi assunti, sono attribuiti dalla legge esclusivamente al prudente apprezzamento dei giudici del merito ed il convincimento espresso al riguardo e sottratto ad ogni Sindacato di legittimita, sempre che siano osservate le norme di ermeneutica e risulti adeguato il procedimento logico seguito per giungere alla decisione. (Conf 1368/76, mass n 380070).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)