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Sez. 1, Ordinanza n. 8079 del 26/03/2024 (Rv. 670563-01)

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - IN GENERE | Espropriazioni - Inclusione del terreno in un’area di protezione naturale o in un piano paesaggistico regionale - Indennizzo per la perdita dello ius aedificandi - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670563-01

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - IN GENERE

In tema di espropriazione, ove il bene sia incluso in un'area di protezione di una riserva naturale o di un piano paesaggistico istituito con legge regionale, nel cui ambito sia consentito solo l'esercizio di attività agricola, non è dovuto alcun indennizzo per la perdita dello ius aedificandi, essendosi in presenza non di un vincolo preordinato all'esproprio o avente analoga natura, ma di un vincolo ambientale imposto per legge, avente carattere ricognitivo e confermativo delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali già possedute dal bene, da ritenersi giustificato alla luce dell'equilibrio costituzionale, che, in attuazione della funzione sociale della proprietà, vede

alcune facoltà dominicali recessive di fronte alle esigenze di salvaguardia dei valori culturali ed ambientali di interesse generale, e alla stregua dell'art. 1 del Prot. N. 1 della CEDU, che non esclude il sacrificio dello ius aedificandi per la salvaguardia dei predetti interessi.

Costituzione art. 42 com. 3, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)