Sez. 6, Sentenza n. 9915 del 13/07/1995 Ud. (dep. 27/09/1995) Rv. 202652 - 01
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice | Condotta del custode - Sottrazione - Spostamento del bene ad altro luogo - Mancanza di preavviso agli organi esecutivi - Sussistenza del reato - Fattispecie: trasferimento dell'autoveicolo pignorato in un'officina e smontaggio del motore.
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
Ai fini della responsabilità del custode della cosa pignorata per il reato di cui al'art. 388 cod. pen., ad integrare il concetto di "sottrazione" è sufficiente lo spostamento della cosa (cosiddetto "amotio") da un luogo all'altro effettuato senza preavviso all'ufficiale giudiziario ed al giudice dell'esecuzione. (Fattispecie nella quale l'autoveicolo pignorato era stato trasferito, ad opera del custode, in un'officina privata e sottoposto allo smontaggio del motore).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)