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Sez. 6, Sentenza n. 17397 del 27/02/2012 Ud. (dep. 09/05/2012) Rv. 252500 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE | Sottrazione di cosa sottoposta a pignoramento - "Amotio rei" non comunicata all'ufficio esecutante - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252500-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE

In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, la sottrazione di cosa sottoposta a pignoramento si realizza anche con la mera "amotio" della "res", quando la stessa sia ingiustificata e non comunicata all'ufficio esecutante. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la configurabilità del reato in quanto era stata data immediata comunicazione al curatore fallimentare dello spostamento del bene sottoposto a pignoramento nell'ambito di una procedura esecutiva).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)