Sez. 5, Sentenza n. 332 del 17/10/1980 Ud. (dep. 22/01/1981) Rv. 147364 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - DOLO - ESTREMI.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - DOLO - ESTREMI.*
Nel reato di falso in atto pubblico l'elemento psicologico consiste nella coscienza e volonta di immutare il vero, indipendentemente da qualsiasi fine di vantaggio o di danno, onde il delitto e perfetto anche quando la falsita sia compiuta non solo senza l'intenzione di arrecare un danno o di conseguire un profitto, ma anche con la convinzione di non produrre l'uno e di non procurarsi l'altro.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)