Sez. L, Sentenza n. 6096 del 11/11/1988 (Rv. 460498 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - DISCREZIONALITÀ - CARATTERE ASSOLUTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - DISCREZIONALITÀ - CARATTERE ASSOLUTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO.*
A norma dell'art. 2096 cod. civ. e dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966 n. 604, il rapporto di lavoro subordinato, costituito con fatto di prova, è sottratto, per il periodo massimo di sei mesi, alla disciplina sui licenziamenti individuali ed è caratterizzato da un potere di recesso del datore di lavoro, la cui discrezionalità - avverandosi la condizione sospensiva potestativa cui è sottoposto il negozio di assunzione - si esplica senza Obbligo di fornire al lavoratore alcuna motivazione, neppure in caso di contestazione, sulla valutazione della capacità e del comportamento professionale del medesimo. Peraltro, l'Esercizio del detto potere di recesso, consentito in ogni momento, e cioè non solo al termine ma anche nel corso del periodo di prova - salvo che questa sia stata stabilita per un tempo minimo necessario -, non è caratterizzato da una discrezionalità assoluta, ma deve essere coerente con la causa del fatto, sicché il lavoratore, che non dimostri e neppure chieda di dimostrare il positivo superamento dell'esperimento, nonché l'imputabilità del recesso ad un motivo estraneo e quindi illecito, non può eccepire e dedurre la nullità di tale recesso in Sede giurisdizionale. (Conf 5608/87, mass n 454086).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)