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Sez. 5, Sentenza n. 21201 del 25/05/2006 Ud. (dep. 20/06/2006) Rv. 233990 - 01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI | Disciplina transitoria dell'art. 10 comma quinto L. n. 46 del 2006 - Riferimento ai punti o capi della decisione impugnata enunciati nell'atto di gravame - Necessità.
Stato
decisa il 2006-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233990-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI

La presentazione di motivi nuovi ai sensi dell'art. 10 comma quinto L. n. 46 del 2006, che richiama l'art. 585 comma quarto cod. proc. pen., deve essere effettuata nei limiti entro i quali essa è consentita da tale norma, e cioè deve avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame, ai sensi dell'art. 581 lett. a) cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale, per la prima volta, nei motivi nuovi era stata dedotto il vizio di motivazione sulla sussistenza di una circostanza aggravante).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 167, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)