Sez. 1, Sentenza n. 33662 del 09/05/2005 Ud. (dep. 14/09/2005) Rv. 232406 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - FORMA - requisiti - motivi - motivi nuovi | Riferimento a punti o capi della decisione non investiti dall'atto di ricorso - Inammissibilità - Fattispecie in materia di intercettazioni.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - FORMA - requisiti - motivi - motivi nuovi
Deve ritenersi inammissibile un motivo nuovo di ricorso, presentato ai sensi dell'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen. avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di ricorso originario, operando la preclusione prevista dall'art. 167 disp. att. e trans. anche se la deduzione riguarda l'inutilizzabilità prevista dall'art. 191, comma secondo, cod. proc. pen., occorrendo pur sempre che l'eccezione venga proposta con l'atto di ricorso principale (fattispecie relativa alla inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni dedotta solo come motivo nuovo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)