Sez. 3, Sentenza n. 10301 del 21/06/2012 (Rv. 623039 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Avvocato cancellatosi volontariamente dall'albo - Validità dell'impugnazione notificata presso di lui - Sussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO
È valida ed efficace la notificazione dell'atto d'appello eseguita presso il difensore della parte costituita, anche quando questi si sia volontariamente cancellato dall'albo professionale, a nulla rilevando se la cancellazione sia avvenuta prima o dopo l'esaurimento della fase di primo grado, atteso che il difensore cancellatosi, ai sensi dell'art. 85 cod. proc. civ., mantiene la capacità di ricevere atti processuali della controparte e dell'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)