Sez. 3, Sentenza n. 9528 del 22/04/2009 (Rv. 608257 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Notifica dell'impugnazione al procuratore domiciliatario nelle more cancellato dall'Albo - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Fondamento - Sanatoria con efficacia "ex tunc" - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO
La notificazione dell'impugnazione al procuratore domiciliatario nel precedente grado di giudizio, ma nelle more cancellato dall'Albo professionale, in quanto eseguita nei confronti di persona avente un collegamento con il soggetto destinatario dell'atto, è affetta non da inesistenza, bensì da nullità sanabile "ex tunc" per effetto della sua rinnovazione, disposta ai sensi dell'articolo 291 cod. proc. civ. o eseguita spontaneamente dalla parte, ovvero a seguito della costituzione del suo destinatario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)