Sez. L, Sentenza n. 17763 del 04/08/2006 (Rv. 591999 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Impugnazione della sentenza di primo grado - Notifica presso il procuratore domiciliatario, dopo la cancellazione dall'albo - Conseguenze - Inesistenza - Configurabilità - Prova dell'evento - Onere della parte interessata.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE
Nell'ipotesi di cancellazione dall'Albo professionale, nella specie disposta con sanzione disciplinare, si determina la cessazione dell'avvocato dallo "ius postulandi" e perciò di ogni collegamento con la parte. Ne consegue che la notificazione dell'atto di appello presso il suddetto difensore è affetta da inesistenza, rilevabile a prescindere dalla "denuntiatio" o dalla certificazione contenuta nella relata di notificazione. Tuttavia l'evento da cui scaturisce tale inesistenza deve essere dimostrato dalla parte interessata, eventualmente anche mediante produzione documentale ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. ove il vizio venga dedotto in cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)