Sez. 3, Sentenza n. 7409 del 12/12/1986 (Rv. 449460 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - IN GENERE - PIGNORAMENTO - ART. 2913 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZA.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - IN GENERE - PIGNORAMENTO - ART. 2913 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZA.*
Con riferimento alla quota sociale della società a responsabilità limitata, che è un bene immateriale equiparato ex art. 812 cod. civ. a bene mobile materiale non iscritto in pubblico registro e quindi sottoposto alla relativa disciplina legislativa, trova applicazione, per l'ipotesi di alienazione della quota che sia stata già pignorata, la disciplina dell'art. 2913 cod. civ. che fa salvi dall'inefficacia gli effetti del possesso di buona fede, equiparando estensivamente a tale possesso l'iscrizione nel libro dei soci della società a responsabilità limitata del trasferimento della quota sociale che immette l'acquirente nell'organizzazione societaria e lo pone in grado di esercitare i suoi poteri di socio. Ne consegue che, pignorata la quota di un socio di una società a responsabilità limitata ed alienata successivamente la quota dal socio ad un terzo, con iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, il pignoramento non è efficace, e quindi non è opponibile, nei confronti del terzo acquirente in buona fede. (V 640/84, mass n 432909; (V 1835/62, mass n 252905).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 2479, Cod. Civ. art. 2913, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)