Sez. 3, Sentenza n. 6645 del 04/12/1982 (Rv. 424276 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - GIUDIZIO PER RECESSO DEL LOCATORE EX ART. 59 N. 1 DELLA LEGGE COSIDDETTA SULLO EQUO CANONE - APPLICABILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - GIUDIZIO PER RECESSO DEL LOCATORE EX ART. 59 N. 1 DELLA LEGGE COSIDDETTA SULLO EQUO CANONE - APPLICABILITÀ.*
L'eccezione alla sospensione dei termini processuali stabilita dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, essendo di stretta interpretazione, va riferita esclusivamente al procedimento di sfratto, il quale è urgente per sua natura, senza che possa essere applicata all'Azione di recesso per necessità del locatore, prevista dall'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392. (V 113/82, mass n 417797; (V 3670/81, mass n 414300; (V 286/81, mass n 410713).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)