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Sez. 3, Sentenza n. 6645 del 04/12/1982 (Rv. 424276 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - GIUDIZIO PER RECESSO DEL LOCATORE EX ART. 59 N. 1 DELLA LEGGE COSIDDETTA SULLO EQUO CANONE - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424276-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - GIUDIZIO PER RECESSO DEL LOCATORE EX ART. 59 N. 1 DELLA LEGGE COSIDDETTA SULLO EQUO CANONE - APPLICABILITÀ.*

L'eccezione alla sospensione dei termini processuali stabilita dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, essendo di stretta interpretazione, va riferita esclusivamente al procedimento di sfratto, il quale è urgente per sua natura, senza che possa essere applicata all'Azione di recesso per necessità del locatore, prevista dall'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392. (V 113/82, mass n 417797; (V 3670/81, mass n 414300; (V 286/81, mass n 410713).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)